IMU - Imposta Municipale propria

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CHE COSE LIMU


Con D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, stata introdotta lImposta Municipale Propria (IMU) in via sperimentale dal 2012 fino al 2014, che sostituisce limposta comunale sugli immobili (ICI) e lIRPEF e relative addizionali comunale e regionale sugli immobili non locati.

CHI PAGA


E soggetto passivo dellimposta e pertanto tenuto al pagamento:


1) colui che possiede fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, a titolo di proprieta, usufrutto, uso o abitazione


2) il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria;


3) il concessionario di beni demaniali;


4) il coniuge separato assegnatario della ex casa coniugale.


Limposta non pertanto dovuta dal nudo proprietario, dal locatario, affittuario o comodatario, n dal coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, anche se proprietario.


Come per lICI, limposta dovuta in proporzione alle quote di possesso sugli immobili ed in funzione dei mesi dellanno per i quali si protratto il possesso considerando per intero il mese nel quale il possesso avvenuto per almeno 15 giorni.


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SCADENZE PAGAMENTO IMU SECONDA RATA ANNO 2013


Il recente D.L. 133 del 30/11/2013 ha disposto all'art. 1 l'abolizione della seconda rata IMU per l'anno 2013 sulle seguenti fattispecie:- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;- unita immobiliari appartenenti alle cooperativeenbsp;edilizie a proprieta indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;- unica unita immobiliare (non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, carriera prefettizia;- terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.Tuttavia, come si legge al comma 5 dell'articolo citato:
L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'Imposta Municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal Comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 versata dal contribuente, in misura pari al 40%, entro ilenbsp;24 gennaio 2014.
enbsp;
Le aliquote e le detrazioni deliberte dal Comune di Busseto per l'anno 2013, nei casi presi in esame dal Decreto e sopra elencati, si discostano dalle aliquote di base previste dalle norme statali. Pertanto, pur essendo stata disposta l'abolizione della seconda rata, i contribuenti che rientrano nelle fattispecie di cui sopra sono tenuti a versare una quota ai fini IMU 2013, entro ilenbsp;24 gennaio 2014.enbsp;
enbsp;


CODICI DA UTILIZZARE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24


Per il versamento dellimposta occorre compilare la sezione IMU e altri tributi locali del modello F24, indicando:


Codice ente/codice comune:enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; B293


Acc.:enbsp;enbsp; barrare per il versamento delle rate di acconto


Saldo: barrare per il versamento della rata di saldo


Numero immobili:enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; indicare il numero di immobili posseduti per ciascuna delle tipologie (corrispondenti ai codici tributo)


Codice tributo:


enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; 3912 IMU - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE


enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; 3913IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dai D - COMUNE


enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; 3914 IMU - terreni COMUNE


enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; 3916 IMU - aree fabbricabili - COMUNE


enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; 3918 IMU - altri fabbricati COMUNE


enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; 3925 IMU fabbricati uso produttivo classificati nel gruppo catastale D STATO


enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; 3930 IMU fabbricati uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

enbsp;

INCREMENTO COMUNE

Si precisa che il codice 3925 dovra essere utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D


enbsp;

Anno di riferimento:enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; indicare lanno di imposta


Importi a debito versati:enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; indicare il versamento dellIMU relativa al codice tributo, gia al netto delleventuale detrazione per abitazione principale e pertinenze


Detrazione:enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; indicare limporto scomputato dal versamento a titolo di detrazione per abitazione principale e pertinenze


COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE


Fabbricati


La base imponibile data dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i nuovi coefficienti sotto indicati (art 13, comma 4, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011):


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Categoria catastale

moltiplicatore IMU

A (escluso A10) C/2 C/6 C/7 (pertinenze)

160

B C/3 C/4

140

A/10 D/5

80

D (escluso D/5)

65

C/1

55

Aree fabbricabili


Si fa riferimento al valore venale in comune commercio al primo gennaio del 2013.


Le aree fabbricabili, se possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, sono assoggettate ad IMU con il regime dei terreni agricoli.


Terreni agricoli


Sono soggetti ad IMU tutti i terreni agricoli, anche se non coltivati.


Il valore costituito dallammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dellanno di imposizione, rivalutato del 25%, e moltiplicato:


enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; per 110 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali purch iscritti nella previdenza agricola. Tali contribuenti dovranno pagare l'IMU soltanto sulla parte di valore dei terreni posseduti eccedente i 6.000 euro, con le seguenti agevolazioni: riduzione del 70% dell'imposta per la parte di valore compresa fra 6.000 e 15.500 euro; riduzione del 50% dell'imposta per la parte di valore compresa fra 15.500 e 25.500 euro; riduzione del 25% dell'imposta per la parte di valore compresa fra 25.500 euro e 32.000 euro (art 13, comma 8 bis, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011);

enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp;enbsp; per 135 per gli altri terreni.


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ALIQUOTE


Le aliquote base per la determinazione dellimposta per lanno 2013 sono le seguenti:


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1)

Aliquota base

0,90%

2)

Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze

0,55%

3)

Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

enbsp;

0,90% di cui 0,76% quota Stato e 0,14% incremento quota Comune

4)

Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D5

1,06% di cui 0,76% quota Stato e 0,30% incremento quota Comune

5)

Aliquota per abitazione non locata di anziani o disabili di cui allart. 3 c. 56 della L. 662/96 che acquisiscono la residenza in istituti a seguito di ricovero permanente

0,55%

enbsp;

Detrazioni per labitazione principale e pertinenze di legge ossia 200,00 per limmobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e 50,00 enbsp;per ogni figlio entro il 26 anno di eta, purch dimorante abitualmente e residente anagraficamente nellunita immobiliare adibita ad abitazione principale;

enbsp;

enbsp;

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DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE


Per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.


Si presti attenzione al requisito, pi restrittivo rispetto al regime ICI, della contemporanea sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica.


Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in pi di un immobile situato nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile (art 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011).


Non sono previste agevolazioni nei casi di pi unita immobiliari contigue adibite ad abitazione principale, nonostante utilizzate in maniera unitaria.


Sono considerate pertinenze dellabitazione principale unicamente le unita immobiliari iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite di una unita per ciascuna delle categorie catastali sopra citate, anche se accatastate contestualmente allunita abitativa (art 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011).


Dallimposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze, si detrae la somma di euro 200.

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CASI FREQUENTI E PRINCIPALI DIFFERENZE CON IL REGIME ICI


Pertinenze ricomprese nellunita principale: le pertinenze accatastate unitamente allunita adibita ad abitazione principale sono da considerare ai fini del numero massimo di pertinenze per ciascuna tipologia.


Ad esempio, se ununita immobiliare di tipo abitativo comprende un vano adibito a cantina (al quale, se accatastato separatamente, sarebbe attribuita la categoria C/2), il proprietario non potra applicare laliquota agevolata ad un'altra unita immobiliare di categoria C/2.


Comodato gratuito: scompare lassimilazione per le unita immobiliari concesse in comodato duso gratuito a parenti e utilizzate da questi ultimi a titolo di abitazione principale; tali immobili sono assoggettati allapplicazione dellaliquota ordinaria.


Persone non autosufficienti: non prevista lapplicazione di una maggiore detrazione.


Coniugi separati-divorziati: vale il diritto di abitazione pertanto, nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'imposta deve essere versata come abitazione principale dal coniuge che abita nella casa coniugale assegnatagli dal giudice (art 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011), con applicazione della detrazione, eventualmente maggiorata in caso di figli minori di 26 anni che risiedono e dimorano in tale immobile.


Persone residenti in strutture di ricovero: art. 2 Regolamento I.M.U.:

Ai fini dellimposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione

principale, con conseguente applicazione dellaliquota ridotta e della relativa detrazione, lunita immobiliare posseduta, a titolo di proprieta o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che labitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dellabitazione soggiacciono le eventuali pertinenze


Proprietari residenti allestero iscritti allAIRE: art. 3 Regolamento I.M.U.:

Ai fini dellimposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dellaliquota ridotta e della relativa detrazione, lunita

immobiliare posseduta, a titolo di proprieta o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che labitazione non risulti locata. Allo stesso regime dellabitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.


Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: la base imponibile (=(rendita + 5%) x moltiplicatore) ridotta del 50%, limitatamente al periodo dellanno durante il quale sussistono dette condizioni. Linagibilita o inabitabilita accertata dallufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta di presentare una dichiarazione sostitutiva le cui modalita di presentazione saranno meglio specificate in regolamento. Agli effetti dellapplicazione della riduzione alla meta della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (art 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011). In nessun caso, il riconoscimento dellinagibilita o inabitabilita ai fini IMU potra avere decorrenza retroattiva rispetto allistanza o dichiarazione sostitutiva presentata dallinteressato.


Immobili storici: la base imponibile (=(rendita + 5%) x moltiplicatore) ridotta del 50% (art 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011). Scompare lagevolazione che permetteva di calcolare la base imponibile applicando la tariffa destimo pi favorevole.


Locazioni a canone agevolato: non prevista alcuna aliquota agevolata per gli immobili concessi in locazione a canone agevolato ai sensi della legge 431/98.


Fabbricati rurali di tipo abitativo: si applica laliquota agevolata prevista per labitazione principale, se ne sussistono i presupposti, oppure laliquota ordinaria, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti di ruralita in capo al proprietario o alloccupante.


Fabbricati strumentali allattivita agricola: (Immobili di cui allart. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n. 133) - tali immobili non sono pi esenti ma soggetti allimposta con aliquota agevolata (art 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011).

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DICHIARAZIONE IMU


Il modello di dichiarazione sara approvato con decreto ministeriale. La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dellanno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dellimposta. Per gli immobili per i quali lobbligo dichiarativo sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dellanno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dellimposta municipale propria e delle relative istruzioni.La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.


Le dichiarazioni gia presentate ai fini dellimposta Comunale per gli immobili (ICI) valgono anche per l'IMU. E confermata la normativa che esenta dall'obbligo dichiarativo le compravendite registrate in atti notarili. (art 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011).

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DICHIARAZIONE IMU


La dichiarazione IMU per le variazioni avvenute nel 2012, nei casi in cui permane l'obbligo dichiarativo, va presentata entro il 30/06/2013.


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INFORMAZIONI


Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti personalmente allUfficio Tributi, telefonicamente al numero 0524-931713, o a mezzo posta elettronica allindirizzo balduzzi@comune.busseto.pr.it

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Si ricorda che il versamento dellIMU deve essere effettuato in autoliquidazione e che, pertanto, lUfficio Tributi pu fornire tutti i chiarimenti, le informazioni e gli approfondimenti del caso, ma non effettua il calcolo dellimposta per il singolo contribuente.

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